STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UNIONE DONNE IN ITALIA” FERRARA APS

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. L’Unione Donne in Italia – UDI Ferrara APS di seguito brevemente solo Associazione è, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una libera associazione di promozione sociale, politica e culturale, senza scopo di lucro, formata da donne, costituita nel giorno 8 ottobre del 1945 con il nome “Unione Donne Italiane”, oggi rinominata con il nome “Unione Donne in Italia” per sottolineare l’attenzione che l’associazione rivolge anche alle donne che, nate altrove, vivono in Italia.

2. L’Associazione fa propri i principi e gli scopi enunciati nello Statuto dell’Unione donne in Italia nazionale.

3. L’Associazione si propone, in particolare, di sostenere e diffondere il principio dell’autodeterminazione della donna in ogni campo, realizzando attività e iniziative culturali finalizzate agli scopi primari dell’associazione. A tal fine, l’Associazione organizza iniziative che siano occasioni di incontro, dialogo, comunicazione e scambio culturale tra donne; difende e rappresenta gli interessi delle donne, in qualunque forma siano lesi nelle leggi, nel diritto a realizzarsi autonomamente nella vita sociale, nella sessualità, nella tutela della salute. L’Associazione realizza i propri scopi attraverso gruppi di ricerca, incontri, seminari, ricerche, attività sociali e culturali.

4. L’Associazione ha la propria sede legale in Ferrara, ma l’Assemblea e il Coordinamento potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

SCOPI E ATTIVITÀ

  1. Le donne dell’Associazione, avendo riferimento alla storia e alle lotte di emancipazione/liberazione della donna, si propongono, come finalità, di contribuire al processo di costruzione dell’identità, della libertà, dell’autodeterminazione, della forza e dell’autorevolezza delle donne nel mondo di oggi.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle associate finalizzate, fra le altre, alle seguenti attività:
    1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    1. formazione extra-scolastica;
    1. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità attraverso:

– la valorizzazione del patrimonio documentale storico/culturale/sociale dell’Archivio dell’Associazione, la sua fruibilità per studi e ricerche; la trasmissione della memoria storica, con particolare attenzione alle giovani generazioni e perciò con ricerca e sperimentazione di modalità relazionali idonee;

– la conoscenza, valorizzazione e divulgazione dei pensieri, saperi ed opere di donne, nei vari   campi di interesse storico, filosofico, politico, economico, giuridico, psicologico, sociale, artistico, ambientale ecc.;

– l’elaborazione, proposizione ed attuazione di percorsi culturali e progetti strumentali per l’affermazione del diritto alla salute propria e dei nascituri, alla sessualità, alla scelta libera e responsabile della maternità, all’autodeterminazione della donna nativa e/o migrante, alla realizzazione di sé anche rispetto al proprio orientamento sessuale;

– lo studio e l’approfondimento delle tematiche sociali, giuridiche, psicologiche, culturali che sottendono la violenza nei confronti della donna nella nostra società e tra le mura domestiche;

– la conoscenza e divulgazione dei diritti della donna nella famiglia, nei luoghi di lavoro, nell’imprenditoria, nelle arti e nelle professioni;

– la promozione di una cultura di pace.

3. Per perseguire i suddetti scopi, l’Associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa, ove occorra, nei processi penali nei quali una donna sia parte offesa e sia stata, anche per come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme, compresi tutti i casi di violenza (a solo titolo esemplificativo: fisica, economica, psicologica e sessuale), atti persecutori, femminicidi-omicidi, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali-mutilazioni, violenza privata e in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà, l’autodeterminazione e la parità di genere.

4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Coordinamento.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle socie. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione stessa.

ART. 3

FINALITÀ E OBIETTIVI

1. L’Associazione realizza le proprie finalità di promozione sociale, politica e culturale, attraverso:

a) indagine, analisi, elaborazione, proposizione e realizzazione di incontri, convegni, seminari, progetti ed azioni sulle specifiche tematiche;

b) creazione di spazi ed occasioni per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della produzione culturale ed artistica delle donne;

c) edizione e distribuzione degli atti dei propri seminari, convegni, ecc., nonché di opere librarie i cui temi siano frutto della ricerca, dei saperi e delle professionalità delle donne;

d) gestione, produzione e/o acquisizione di altri strumenti di comunicazione e di informazione;

e) divulgazione di libri e saggi del pensiero femminile;

f) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi, anche partecipando a bandi, stipulando accordi e/o convenzioni.

2. Per tali scopi l’Associazione potrà:

a) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

b) dare la propria adesione a quelle associazioni o a quegli enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali;

c) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

d) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa.

ART. 4

SOCIE

  1. Il numero delle socie è illimitato.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALL’ ASSOCIAZIONE

1. L’ammissione a socia è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle interessate.

2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione delle Associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della eventuale quota associativa.

3. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna le aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Coordinamento. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’Assemblea.

5. Il Coordinamento cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro delle socie, dopo che le stesse avranno versato la quota associativa.

6. La qualifica di socia si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7. Il recesso da parte delle socie deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

8. L’esclusione delle socie è deliberata dall’Assemblea su proposta del Coordinamento per:

a) mancato versamento della quota associativa annuale;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

9. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10. La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

  1. Le iscritte all’Associazione partecipano alle attività dell’Associazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la tessera ed altri strumenti, concorrono alle decisioni dell’Associazione, hanno il diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali e prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia.
  2. La condizione di socia impegna al versamento di una quota annuale a sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione, nell’entità che viene, di anno in anno, determinata dall’Assemblea in occasione della presentazione del bilancio annuale.
  3. Le socie non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
  4. Le socie sono obbligate ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione.

ART. 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea delle socie;

b) Il Coordinamento;

c) Le Garanti;

d) La Presidente e legale rappresentante.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

3. Alle titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell’ambito di attività istituzionali.

ART. 8

L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è lo strumento di governo e di indirizzo dell’attività dell’associazione. L’Assemblea ordinaria, convocata dalla Presidente, si riunisce almeno due volte all’anno per deliberare su questioni riguardanti le comunicazioni delle Garanti, del Coordinamento e della Presidente stessa, i bilanci preventivi e consuntivi ed il funzionamento della sede, nonché sulle tematiche di carattere generale, coinvolgenti tutta l’Associazione e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L’agenda dei lavori e la data di svolgimento dell’assemblea vengono comunicate, di volta in volta, a tutte le aderenti a mezzo posta o per e-mail.

2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione. Su proposta del Coordinamento, l’assemblea delibera l’opportunità di costituirsi parte civile previa raccolta del consenso della parte lesa, ove occorra.

3. Partecipano all’Assemblea, con poteri di decisione, tutte le socie. Possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, componenti dei gruppi invitati. La discussione in Assemblea è aperta a tutte le donne che, di volta in volta, lo richiedano.

4. L’Assemblea è presieduta da un ufficio di presidenza, con funzioni di conduzione del dibattito, che si forma all’inizio di ogni assemblea, secondo i criteri della proposizione e della rotazione.

5. Le decisioni adottate nell’ Assemblea sono verbalizzate su registri.

6. L’Assemblea:

  1. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
  2. elegge le componenti del Coordinamento e le Garanti;
  3. elegge la Presidente dell’Associazione;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. fissa l’entità della quota annuale di iscrizione
  6. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni che disciplinano la funzionalità della sede e i rapporti con i gruppi territoriali denominati Circoli;
  7. decide su ogni altra questione correlata alle finalità ed operatività dell’Associazione;
  8. revoca le cariche sociali dell’Associazione;
  9. decide lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e  nel  caso,  a  quale  altra associazione o ente devolvere il proprio patrimonio, fermo restando che abbiano le medesime finalità;
  10. delibera l’eventuale esclusione delle socie;
  11. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Coordinamento;
  12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7. Ogni associata dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra associata con delega scritta. Ogni socia non può ricevere più di 3 deleghe. In via eccezionale, l’Assemblea può essere convocata da un decimo delle socie quando se ne ravvisi la necessità.

8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o tramite affissione c/o la sede associativa o sul sito dell’Associazione o con altri dispositivi informatici, almeno 10 giorni prima della data indicata, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutte le socie.

9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno delle socie.

10. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate con delega scritta.

11. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

12. Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto decide l’Assemblea straordinaria valendo in prima convocazione il voto favorevole della metà delle associate; in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

ART. 9

LA PRESIDENTE

1. La Presidente è eletta dall’Assemblea delle socie.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. La Presidente dell’associazione cura l’esecuzione delle eventuali decisioni del Coordinamento e le delibere dell’Assemblea ed, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo alla stessa la ratifica dei provvedimenti adottati, nell’assemblea immediatamente successiva.

3. La Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletta.

ART. 10

LE GARANTI

1. L’Assemblea elegge tre Garanti che hanno il compito di predisporre i bilanci annuali dell’Associazione e sottoporli all’approvazione della stessa Assemblea; esse svolgono i loro compiti in raccordo con la rappresentante legale ed il Coordinamento di cui fanno parte, fatte salve l’autonomia e la responsabilità delle reciproche funzioni.

2. Restano in carica tre anni e possono essere rielette.

ART. 11

IL COORDINAMENTO

1. L’Assemblea elegge il Coordinamento, composto da un numero non inferiore a 9 e non superiore a 13, che comprende la rappresentante legale e le Garanti.

2. Al Coordinamento possono partecipare in qualità di invitate e/o invitate permanenti altre associate, con diritto di parola, ma non di voto.

3. Il Coordinamento resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. Possono fare parte del Coordinamento esclusivamente le associate maggiorenni.

5. In caso di decadenza di una componente dal Coordinamento, ad esso spetta di provvedere all’eventuale sostituzione nell’ambito dell’Assemblea.

6. Al Coordinamento spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) provvedere alle attività dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea delle socie;

c) curare le procedure di ammissione all’Associazione e di esclusione.

ART. 12

LE RISORSE

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi delle iscritte e delle attività di autofinanziamento;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di enti e istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali e Unione Europea;

c) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari e diversi;

d) entrate patrimoniali;

e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi alle associate o ai terzi;

f) erogazioni liberali di associate e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra le socie né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio le Garanti predispongono il bilancio consuntivo e lo sottopongono all’approvazione dell’Assemblea delle socie entro il mese di giugno; il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nel bilancio viene adeguatamente documentata da parte delle Garanti, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’Associazione ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 117/17.

ART. 13

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione, è costituito da:

a) il fondo comune con le risorse di cui al precedente art. 12;

b) i beni strumentali adibiti alla funzionalità della sede;

c) l’archivio, patrimonio storico e culturale dell’associazione e della intera società ferrarese, raccolta di materiali che l’UDI ha prodotto dal 1945 e produrrà. Per questa sua valenza, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con provvedimento del 6.2.1992 del Soprintendente Archivistico della Regione Emilia Romagna, lo ha riconosciuto come Archivio di “notevole interesse storico”, e lo ha sottoposto ai vincoli disposti dal DPR 30.9.1963 n. 1409, con obbligo di apertura al pubblico in base alla convenzione stipulata con la Regione Emilia – Romagna da parte della Associazione Rete Regionale degli Archivi UDI dell’Emilia Romagna e degli Archivi Nazionali UDI.

2. L’ Associazione si coordina con gli altri archivi dell’UDI regionali e nazionali.

3. Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

SCIOGLIMENTO E NORMA DI SALVAGUARDIA

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell’ Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall’Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le proprie associate.

ART. 15

RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo di promozione sociale.

2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

ART. 16

NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.     

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ferrara

Il 12 luglio 2019

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